1 La Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della libertà economica. 2 Tutelano gli interessi dell’economia nazionale e contribuiscono con l’economia privata al benessere e alla sicurezza economica della popolazione. 3 Nell’ambito delle loro competenze provvedono per condizioni quadro favorevoli all’economia privata. 4 Sono ammissibili deroghe al principio della libertà economica, in particolare anche i provvedimenti diretti contro la concorrenza, soltanto se previste dalla presente Costituzione o fondate su regalie cantonali.
![Art. 94 Principi dell’ordinamento economico](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.super.so%2Fd9851a99-fa7b-4a66-a965-0e6f30c1f661%2Fimages%2F9efbddcd-382a-45b7-8e60-362a0115fdfb%2FArt.%252094%2520Principi%2520dell%25E2%2580%2599ordinamento%2520economico.jpg&w=3840&q=90)