1 Il regime fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il suo calcolo, è, nelle linee essenziali, disciplinato dalla legge medesima. 2 Per quanto compatibile con il tipo di imposta, in tale ambito vanno osservati in particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica. 3 La doppia imposizione intercantonale è vietata. La Confederazione prende i provvedimenti necessari.
![Art. 127 Principi dell’imposizione fiscale](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.super.so%2Fd9851a99-fa7b-4a66-a965-0e6f30c1f661%2Fimages%2F014d04a6-ee85-4b75-8f27-3fe4697d2fda%2FArt.%2520127%2520Principi%2520dell%25E2%2580%2599imposizione%2520fiscale.jpg&w=3840&q=90)