1 La Confederazione emana prescrizioni su un’adeguata perequazione finanziaria e degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni. 2 La perequazione finanziaria e degli oneri ha segnatamente lo scopo di: a. ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria; b. garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime; c. compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche o sociodemografiche; d. promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri; e. mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni nel contesto nazionale e internazionale. 3 La perequazione finanziaria delle risorse è finanziata dai Cantoni finanziariamente forti e dalla Confederazione. Le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti ammontano al minimo a due terzi e al massimo all’80 per cento delle prestazioni della Confederazione.