1 Le strade nazionali e i contributi ai provvedimenti volti a migliorare, nell’ambito della circolazione stradale, l’infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati sono finanziati mediante un fondo.
2 A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti:
a. il prodotto netto della tassa per l’utilizzazione delle strade nazionali di cui all’articolo 85a;
b. il prodotto netto dell’imposta speciale di consumo di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera d;
c. il prodotto netto del supplemento di cui all’articolo 131 capoverso 2 lettera a;
d. il prodotto netto dell’imposta di cui all’articolo 131 capoverso 2 lettera b;
e. una quota del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e; tale quota ammonta al 9 per cento dei mezzi di cui alla lettera c e al 9 per cento della metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, ma al massimo a 310 milioni di franchi all’anno; la legge disciplina l’indicizzazione di questo importo;
f. di norma, il 10 per cento del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e;
g. il prodotto, prelevato dal finanziamento speciale di cui al capoverso 3 lettera g e dai contributi dei Cantoni, destinato a compensare le spese supplementari derivanti dall’integrazione di nuove tratte nella rete delle strade nazionali;
h. altri mezzi assegnati per legge e connessi alla circolazione stradale.
3 È istituito un finanziamento speciale per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:
a. contributi a provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
b. contributi ai costi delle strade principali;
c. contributi a opere di protezione contro le forze della natura e a provvedimenti di protezione dell’ambiente e del paesaggio resi necessari dal traffico stradale;
d. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
e. contributi ai Cantoni senza strade nazionali;
f. ricerca e amministrazione;
g. i contributi al fondo di cui al capoverso 2 lettera g.
4 Al finanziamento speciale è accreditata la metà del prodotto netto dell’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione, di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera e, al netto dei mezzi di cui al capoverso 2 lettera e.
5 Se ne è comprovata la necessità per il finanziamento speciale o per la costituzione di riserve adeguate nell’ambito di tale finanziamento, il prodotto dell’imposta di consumo di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera d è accreditato al finanziamento speciale anziché al fondo.