1 La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione. 2 L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.
1 La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione. 2 L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.