1 Le persone di cittadinanza svizzera non possono essere espulse dal Paese; possono essere estradate a un’autorità estera soltanto se vi acconsentono. 2 I rifugiati non possono essere rinviati né estradati in uno Stato in cui sono perseguitati. 3 Nessuno può essere rinviato in uno Stato in cui rischia la tortura o un altro genere di trattamento o punizione crudele o inumano.
![Art. 25 Protezione dall’espulsione, dall’estradizione e dal rinvio forzato](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.super.so%2Fd9851a99-fa7b-4a66-a965-0e6f30c1f661%2Fimages%2Fd04523a8-0d07-4d2a-ba5b-0f1710fb8054%2FArt.%252025%2520Protezione%2520dall%25E2%2580%2599espulsione%252C%2520dall%25E2%2580%2599estradizione%2520e%2520dal%2520rinvio%2520forzato.jpg&w=3840&q=90)