1 Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: a. del diritto federale; b. del diritto internazionale; c. del diritto intercantonale; d. dei diritti costituzionali cantonali; e. dell’autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico; f. delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici. 1bis ... 2 Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni. 3 La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale. 4 Gli atti dell’Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.