1 A complemento della responsabilità e dell’iniziativa private, la Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché: a. ognuno sia partecipe della sicurezza sociale; b. ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute; c. la famiglia sia promossa e protetta quale comunità di adulti e bambini; d. le persone abili al lavoro possano provvedere al proprio sostentamento con un lavoro a condizioni adeguate; e. ognuno possa trovare, per sé stesso e per la sua famiglia, un’abitazione adeguata e a condizioni sopportabili; f. i fanciulli e gli adolescenti nonché le persone in età lavorativa possano istruirsi e perfezionarsi secondo le loro capacità; g. i fanciulli e gli adolescenti siano aiutati nel loro sviluppo, cosicché diventino persone indipendenti e socialmente responsabili, e sostenuti nella loro integrazione sociale, culturale e politica, e ne sia promossa la salute. 2 La Confederazione e i Cantoni si adoperano affinché ognuno sia assicurato contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità, della malattia, dell’infortunio, della disoccupazione, della maternità, dell’orfanità e della vedovanza. 3 La Confederazione e i Cantoni perseguono gli obiettivi sociali nell’ambito delle loro competenze costituzionali e dei mezzi disponibili. 4 Dagli obiettivi sociali non si possono desumere pretese volte a ottenere direttamente prestazioni dello Stato.