1 Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati deliberano separatamente. 2 Le decisioni dell’Assemblea federale richiedono l’accordo delle due Camere. 3 La legge prevede deroghe al fine di garantire che, in caso di disaccordo fra le due Camere, sia presa una decisione concernente: a. la validità o la nullità parziale di un’iniziativa popolare; b. la concretizzazione di un’iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica e accettata dal Popolo; c. la concretizzazione di un decreto federale che dispone la revisione totale della Costituzione ed è stato accettato dal Popolo; d. il preventivo o un’aggiunta al medesimo.