1 La Confederazione può riscuotere imposte speciali di consumo su: a. il tabacco greggio e manufatto; b. le bevande distillate; c. la birra; d. le automobili e le loro parti costitutive; e. il petrolio, altri oli minerali, il gas naturale e i prodotti ottenuti dalla loro lavorazione nonché i carburanti. 2 La Confederazione può inoltre riscuotere: a. un supplemento sull’imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l’aviazione; b. un’imposta in caso di impiego, nei veicoli a motore, di mezzi di propulsione diversi dai carburanti di cui al capoverso 1 lettera e. 2bis Se i mezzi non sono sufficienti ai fini dell’adempimento dei compiti connessi al traffico aereo di cui all’articolo 87b, la Confederazione riscuote un supplemento sull’imposta di consumo sui carburanti per l’aviazione. 3 Il 10 per cento del prodotto netto dell’imposizione delle bevande distillate è devoluto ai Cantoni. È impiegato per combattere, nelle sue cause e nei suoi effetti, l’abuso di sostanze che generano dipendenza.