1 La Confederazione assume unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua. 2 La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi. 3 La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione. 4 Le prestazioni di base devono essere accessibili a ognuno in misura comparabile. 5 I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni.
![Art. 43a Principi per l’assegnazione e l’esecuzione dei compiti statali](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.super.so%2Fd9851a99-fa7b-4a66-a965-0e6f30c1f661%2Fimages%2F6bb888b1-9b6e-44da-946b-acd47369a25f%2FArt.%252043a%2520Principi%2520per%2520l%25E2%2580%2599assegnazione%2520e%2520l%25E2%2580%2599esecuzione%2520dei%2520compiti%2520statali.jpg&w=3840&q=90)