Ciò che la legislazione federale sottomette all’imposta sul valore aggiunto, alle imposte speciali di consumo, alla tassa di bollo e all’imposta preventiva, o che dichiara esente da queste imposte, non può essere gravato da imposte dello stesso genere da parte dei Cantoni e dei Comuni.
![Art. 134 Esclusione dell’imposizione cantonale e comunale](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.super.so%2Fd9851a99-fa7b-4a66-a965-0e6f30c1f661%2Fimages%2F81040d40-da39-4ea6-a6d7-d6402102dc9b%2FArt.%2520134%2520Esclusione%2520dell%25E2%2580%2599imposizione%2520cantonale%2520e%2520comunale.jpg&w=3840&q=90)