1 La Confederazione protegge l’esistenza e il territorio dei Cantoni. 2 Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni. 3 Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d’approvazione dell’Assemblea federale. 4 Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.