1 La Confederazione può emanare prescrizioni su: a. la protezione dei lavoratori e delle lavoratrici; b. i rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori e le lavoratrici, in particolare la regolamentazione in comune di questioni aziendali e professionali; c. il servizio di collocamento; d. il conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro. 2 I contratti collettivi di lavoro possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto se tengono conto adeguatamente di legittimi interessi minoritari e delle diversità regionali e non pregiudicano né l’uguaglianza giuridica né la libertà sindacale. 3 Il 1° agosto è il giorno della festa nazionale. Per il diritto del lavoro, è equiparato a una domenica ed è rimunerato.