1 La Confederazione assume l’onere maggiore del finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria. 2 L’infrastruttura ferroviaria è finanziata mediante un fondo. A tale fondo sono assegnati i mezzi seguenti: a. al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante di cui all’articolo 85; b. il prodotto dell’aumento dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 130 capoverso 3bis; c. il 2 per cento delle entrate provenienti dall’imposta federale diretta sul reddito delle persone fisiche; d. 2300 milioni di franchi all’anno dal bilancio generale della Confederazione; la legge disciplina l’indicizzazione di questo importo. 3 I Cantoni partecipano in misura adeguata al finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria. La legge disciplina i dettagli. 4 La legge può prevedere un finanziamento complementare da parte di terzi.