1 La revisione parziale della Costituzione può essere chiesta dal Popolo o decisa dall’Assemblea federale. 2 Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell’unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale. 3 L’iniziativa popolare per la revisione parziale deve rispettare inoltre il principio dell’unità della forma.