1 La Confederazione promuove la costruzione d’abitazioni e l’acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l’attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d’abitazioni a scopi d’utilità pubblica. 2 Promuove in particolare l’acquisto e l’attrezzatura di terreni per la costruzione d’abitazioni, la razionalizzazione dell’edilizia abitativa, la riduzione del prezzo della costruzione d’abitazioni e la riduzione dei costi abitativi. 3 Può emanare prescrizioni sull’attrezzatura dei terreni per la costruzione d’abitazioni e sulla razionalizzazione edilizia. 4 In tale ambito, prende in considerazione in particolare gli interessi delle famiglie, degli anziani, degli indigenti e dei disabili.
![Art. 108 Promozione della costruzione d’abitazioni e dell’accesso alla proprietà](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.super.so%2Fd9851a99-fa7b-4a66-a965-0e6f30c1f661%2Fimages%2Fd6760bf3-bd7a-444b-89e6-281218844e28%2FArt.%2520108%2520Promozione%2520della%2520costruzione%2520d%25E2%2580%2599abitazioni%2520e%2520dell%25E2%2580%2599accesso%2520alla%2520propriet%25C3%25A0.jpg&w=3840&q=90)