1 Il Consiglio federale cura gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell’Assemblea federale; rappresenta la Svizzera nei confronti dell’estero. 2 Firma e ratifica i trattati internazionali. Li sottopone per approvazione all’Assemblea federale. 3 Se la tutela degli interessi del Paese lo richiede, può emanare ordinanze e decisioni. La validità delle ordinanze dev’essere limitata nel tempo.
![Art. 184 Relazioni con l’estero](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.super.so%2Fd9851a99-fa7b-4a66-a965-0e6f30c1f661%2Fimages%2F2fef7c03-948a-489c-a4ee-5aa8ffd6ce85%2FArt.%2520184%2520Relazioni%2520con%2520l%25E2%2580%2599estero.jpg&w=3840&q=90)