1 Gli aventi diritto di voto si pronunciano nel contempo sull’iniziativa e sul controprogetto. 2 Possono approvare entrambi i testi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due va la loro preferenza nel caso risultino entrambi accettati. 3 Per le modifiche costituzionali, se entrambi i testi risultano accettati e, nella domanda risolutiva, un testo ha ottenuto la maggioranza del Popolo e l’altro la maggioranza dei Cantoni, entra in vigore il testo che nella domanda risolutiva ha ottenuto complessivamente la percentuale più elevata di voti del Popolo e dei Cantoni.
![Art. 139b Procedura in caso di votazione su un’iniziativa e sul relativo controprogetto](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.super.so%2Fd9851a99-fa7b-4a66-a965-0e6f30c1f661%2Fimages%2Fd2aba0b1-6859-4473-a896-c8e48139ea95%2FArt.%2520139b%2520Procedura%2520in%2520caso%2520di%2520votazione%2520su%2520un%25E2%2580%2599iniziativa%2520e%2520sul%2520relativo%2520controprogetto.jpg&w=3840&q=90)