1 La legislazione sulla protezione civile di persone e beni dalle conseguenze di conflitti armati compete alla Confederazione. 2 La Confederazione emana prescrizioni sull’impiego della protezione civile in caso di catastrofi e in situazioni di emergenza. 3 Può dichiarare obbligatorio per gli uomini il servizio di protezione. Per le donne questo servizio è volontario. 4 La Confederazione emana prescrizioni per un’adeguata compensazione della perdita di guadagno. 5 Chiunque, nell’adempimento del servizio di protezione, patisce danni alla salute o perisce ha diritto per sé o per i propri congiunti a un adeguato sostegno da parte della Confederazione.