1 La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell’infanzia e della gioventù. 2 Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un’educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un’armonizzazione degli obiettivi dell’educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie. 3 Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l’accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.