1 Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantonali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi: a. esecuzione di pene e misure; b. scuola, relativamente agli ambiti di cui all’articolo 62 capoverso 4; c. scuole universitarie cantonali; d. istituzioni culturali d’importanza sovraregionale; e. gestione dei rifiuti; f. depurazione delle acque; g. trasporti negli agglomerati; h. medicina di punta e cliniche speciali; i. istituzioni d’integrazione e assistenza per gli invalidi. 2 L’obbligatorietà generale è conferita mediante decreto federale. 3 La legge definisce le condizioni per il conferimento dell’obbligatorietà generale e per l’obbligo di partecipazione e disciplina la procedura.