1 La Confederazione emana prescrizioni sulla protezione degli animali. 2 Disciplina in particolare: a. la detenzione e la cura di animali; b. gli esperimenti e gli interventi su animali vivi; c. l’utilizzazione di animali; d. l’importazione di animali e di prodotti animali; e. il commercio e il trasporto di animali; f. l’uccisione di animali. 3 L’esecuzione delle prescrizioni compete ai Cantoni, per quanto la legge non la riservi alla Confederazione.