1 La Confederazione e i Cantoni provvedono a un’offerta sufficiente in materia di trasporti pubblici su strada, per ferrovia, vie d’acqua e filovia in tutte le regioni del Paese. Al riguardo va tenuto conto in misura adeguata del trasporto di merci per ferrovia. 2 I costi dei trasporti pubblici sono coperti in misura adeguata dai prezzi pagati dagli utenti dei trasporti pubblici.