1 La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione. 2 L’organizzazione dei tribunali e l’amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l’esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge. 3 La Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l’esecuzione delle pene e delle misure. Può concedere contributi ai Cantoni: a. per la costruzione di stabilimenti; b. per migliorie nell’esecuzione delle pene e delle misure; c. per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.