1 La Confederazione può riscuotere un’imposta diretta: a. sul reddito delle persone fisiche, con un’aliquota massima dell’11,5 per cento; b. sul reddito netto delle persone giuridiche, con un’aliquota massima dell’8,5 per cento; c. ... 2 Nella determinazione delle aliquote la Confederazione prende in considerazione l’onere causato dalle imposte dirette cantonali e comunali. 3 Le conseguenze della progressione a freddo per l’imposta sul reddito delle persone fisiche sono compensate periodicamente. 4 I Cantoni provvedono all’imposizione e all’esazione. Ad essi spetta almeno il 17 per cento del gettito fiscale lordo. Questa quota può essere ridotta sino al 15 per cento qualora lo esigano gli effetti della perequazione finanziaria.