1 Il Consiglio federale cura le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni e collabora con questi ultimi. 2 Approva gli atti normativi dei Cantoni laddove l’esecuzione del diritto federale lo richieda. 3 Può sollevare reclamo contro i trattati intercantonali o contro quelli conclusi dai Cantoni con l’estero. 4 Provvede all’osservanza del diritto federale nonché delle costituzioni cantonali e dei trattati intercantonali e prende le misure necessarie.