1 Le Camere deliberano validamente se è presente la maggioranza dei loro membri. 2 Nelle due Camere e nell’Assemblea federale plenaria decide la maggioranza dei votanti. 3 Richiedono tuttavia il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera: a. la dichiarazione dell’urgenza di leggi federali; b. le disposizioni in materia di sussidi contenute in leggi e decreti federali di obbligatorietà generale nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi; c. l’aumento delle uscite totali in caso di fabbisogno finanziario eccezionale ai sensi dell’articolo 126 capoverso 3. 4 L’Assemblea federale può adeguare al rincaro mediante ordinanza gli importi di cui al capoverso 3 lettera b.