1 La Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia garantita un’infrastruttura stradale sufficiente in tutte le regioni del Paese. 2 La Confederazione assicura la realizzazione e la viabilità di una rete di strade nazionali. Costruisce e gestisce le strade nazionali e provvede alla loro manutenzione. Ne assume essa stessa le spese. Può affidare tali compiti, in tutto o in parte, a istituzioni pubbliche, private o miste.