1 La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione. 2 ... 3 La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.
![Art. 60 Organizzazione, istruzione e equipaggiamento dell’esercito](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.super.so%2Fd9851a99-fa7b-4a66-a965-0e6f30c1f661%2Fimages%2F147813e1-9372-4a75-99ac-63ed6ded14b0%2FArt.%252060%2520Organizzazione%252C%2520istruzione%2520e%2520equipaggiamento%2520dell%25E2%2580%2599esercito.jpg&w=3840&q=90)
1 La legislazione militare nonché l’organizzazione, l’istruzione e l’equipaggiamento dell’esercito competono alla Confederazione. 2 ... 3 La Confederazione può, contro equa indennità, assumere in proprio installazioni militari cantonali.