1 L’Assemblea federale partecipa all’elaborazione della politica estera e vigila sulla cura delle relazioni con l’estero. 2 Approva i trattati internazionali; sono esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale.
![Art. 166 Relazioni con l’estero e trattati internazionali](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.super.so%2Fd9851a99-fa7b-4a66-a965-0e6f30c1f661%2Fimages%2F541a9eda-43f5-4863-945e-c2bb74bf20a4%2FArt.%2520166%2520Relazioni%2520con%2520l%25E2%2580%2599estero%2520e%2520trattati%2520internazionali.jpg&w=3840&q=90)