1 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali. 2 Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.
1 I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali. 2 Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.