1 La Confederazione promuove l’integrazione degli invalidi versando prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assicurazione invalidità. 2 I Cantoni promuovono l’integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo. 3 La legge stabilisce gli obiettivi, i principi e i criteri dell’integrazione degli invalidi.