1 La Confederazione promuove l’integrazione degli invalidi versando prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assicurazione invalidità. 2 I Cantoni promuovono l’integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e alla gestione di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo. 3 La legge stabilisce gli obiettivi, i principi e i criteri dell’integrazione degli invalidi.
![Art. 112b Promozione dell’integrazione degli invalidi](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.super.so%2Fd9851a99-fa7b-4a66-a965-0e6f30c1f661%2Fimages%2F7811a919-845b-4269-9d93-bfcc9fa148ab%2FArt.%2520112b%2520Promozione%2520dell%25E2%2580%2599integrazione%2520degli%2520invalidi.jpg&w=3840&q=90)