1 La Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro la disoccupazione. 2 In tale ambito si attiene ai principi seguenti: a. l’assicurazione garantisce un’adeguata compensazione della perdita di guadagno e sostiene misure volte a prevenire e a combattere la disoccupazione; b. l’affiliazione è obbligatoria per i dipendenti; la legge può prevedere eccezioni; c. chi esercita un’attività indipendente può assicurarsi facoltativamente. 3 L’assicurazione è finanziata con i contributi degli assicurati; la metà dei contributi dei dipendenti è a carico del datore di lavoro. 4 La Confederazione e i Cantoni forniscono prestazioni finanziarie in caso di circostanze straordinarie. 5 La Confederazione può emanare prescrizioni in materia di assistenza ai disoccupati.