1 I testi sottoposti al voto del Popolo sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti. 2 I testi sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni sono accettati se approvati dalla maggioranza dei votanti e dalla maggioranza dei Cantoni. 3 L’esito della votazione popolare nel Cantone vale come voto del Cantone. 4 I Cantoni di Obvaldo, Nidvaldo, Basilea Città, Basilea Campagna, Appenzello Esterno e Appenzello Interno dispongono di un mezzo voto ciascuno.