1 I Cantoni possono concludere con l’estero trattati nei settori di loro competenza. 2 Tali trattati non devono contraddire al diritto federale e agli interessi della Confederazione né ai diritti di altri Cantoni. Prima di concluderli, i Cantoni devono informare la Confederazione. 3 I Cantoni possono corrispondere direttamente con autorità estere subordinate; negli altri casi le relazioni dei Cantoni con l’estero si svolgono per il tramite della Confederazione.
![Art. 56 Relazioni dei Cantoni con l’estero](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.super.so%2Fd9851a99-fa7b-4a66-a965-0e6f30c1f661%2Fimages%2F0b5c7e17-81f5-480e-b6f5-378e41e0de5e%2FArt.%252056%2520Relazioni%2520dei%2520Cantoni%2520con%2520l%25E2%2580%2599estero.jpg&w=3840&q=90)