1 I Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. 2 Per l’attuazione del diritto federale la Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi, nonché programmi cantonali sostenuti finanziariamente dalla Confederazione. 3 La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d’azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.